Ricorso Juve respinto: dovrà giocare una gara a porte chiuse

Calcio
Il gol di Balotelli durante Juventus-Inter
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L'Alta Corte di Giustizia del Coni non ha accolto l'appello della società bianconera contro la sanzione di un turno a porte chiuse per i cori razzisti a Balotelli durante Juventus-Inter. La Lega Calcio comunicherà quando verrà attuata la decisione

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L'Alta Corte di Giustizia del Coni ha respinto il ricorso della Juventus contro la sanzione di un turno a porte chiuse decisa dal Giudice sportivo per i cori razzisti rivolti al giocatore interista Mario Balotelli. La Juve dovrà dunque disputare all'Olimpico di Torino una gara senza il suo pubblico: a decidere quale sarà la Lega Calcio. In questo finale di campionato, la Juventus deve giocare in casa ancora due partite: quella contro l'Atalanta, domenica prossima e quella contro la Lazio nell'ultima giornata, il 31 maggio. Sarà ora la Lega a decidere quale dei due match sarà disputato a porte chiuse.

Il 30 aprile scorso, l'Alta Corte di Giustizia del Coni aveva sospeso la sanzione decisa dal Giudice Sportivo, e confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che imponeva ai bianconeri di giocare un turno - la partita con il Lecce del 3 maggio - senza pubblico, come sanzione per i cori razzisti contro Balotelli durante Juventus-l'Inter del 18 aprile scorso. La prima sentenza di condanna era stata emessa il 20 aprile, solo due giorni dopo il match, dal Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel. La Juve aveva fatto ricorso, ma il 28 aprile la Corte di Giustizia Federale della Figc lo aveva respinto. La Juventus aveva quindi presentato un nuovo ricorso, stavolta all'Alta Corte di Giustizia Sportiva che aveva deciso di sospendere la sanzione, rinviando però al 14 maggio l'esame nel merito.

"L'Alta Corte di Giustizia, composta dal presidente, Riccardo Chieppa, e dai componenti, Alberto de Roberto (Relatori), Giovanni Francesco Lo Turco, Massimo Luciani e da Roberto Pardolesi - afferma un comunicato del Coni - ha respinto il ricorso proposto da Juventus nei confronti della Federcalcio contro la delibera del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, recante la sanzione di disputare una gara a porte chiuse". "Questa l'ordinanza: ritenuto che con ordinanza dell'Alta Corte di giustizia sportiva 30 aprile 2009 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fino al 15 maggio 2009, sulla base della considerazione a) della opportunita' di acquisire la motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale della Figc, pubblicata solo nel dispositivo, non essendo allora decorso il termine relativo; b) della complessità della questione proposta, che consigliava che l'esecuzione avvenisse solo dopo l'acquisizione della motivazione anzidetta; che con separata decisione, in corso di pubblicazione nel dispositivo, è stato rigettato il ricorso, per cui deve essere, senza altra considerazione, esclusa la sussistenza di un 'fumus boni iuris', l'Alta Corte rigetta l'istanza di sospensiva".