Juve, caso plusvalenze: le motivazioni della sentenza

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"La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione" così si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di Appello federale sul caso plusvalenze. Sul "Libro Nero di FP" i giudici scrivono: "Inquietante e devastante". Il club bianconero conferma il ricorso e commenta: "Motivazioni viziate da evidenti illogicità"

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Plusvalenze Juve, le motivazioni della sentenza e le prossime tappe: 

- di Redazione SkySport24

La Juventus conferma il ricorso: "Documento viziato da evidente illogicità"

In serata è arrivata la reazione della Juventus alle motivazioni della sentenza della Corte di Appello Figc: "Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso". CLICCA PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO

- di Redazione SkySport24

Le motivazioni della sentenza e gli scenari. VIDEO

Fabio Tavelli a Sky Sport 24 analizza le motivazioni della sentenza della Corte di Appello federale, spiegando i punti salienti e analizzando gli elementi principali che hanno portato alla decisione dei giudici. GUARDA IL VIDEO
- di Redazione SkySport24

Il caso dello scambio Juve-Olympique Marsiglia: la ricostruzione dei giudici della Corte Figc

Un passo delle motivazioni della sentenza affronta uno scambio tra il club bianconero e la squadra francese: "Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici” . E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro” . Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino). Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire - ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo - che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole"
- di Redazione SkySport24

Il ricorso Juve: la probabile linea dei difensori bianconeri

L’ultimo grado di giudizio si pronuncia sulla legittimità e non sul merito delle sentenze. Il ricorso della Juventus si baserà su quelli che i legali bianconeri considerano vizi procedurali. Secondo la Juventus infatti alla società viene attribuita - in riferimento alle plusvalenze - la violazione di una norma che la stessa giustizia sportiva aveva riconosciuto non esistere nei procedimenti passati. Inoltre secondo gli avvocati difensori c’è anche il mancato rispetto della tempistica per l’avvio della richiesta di revocazione della precedente sentenza da parte della Procura federale, indicata in 30 giorni dalla notizia di fatti nuovi. Ma il cuore della difesa legale bianconera verterà sul cuore della questione: la violazione dell’articolo 4 sui principi della lealtà sportiva da parte del club. Secondo la Corte d’Appello Federale è una delle questioni decisive per la quantificazione della penalizzazione di 15 punti. Ma la Juventus eccepisce il fatto che l’articolo 4 “non era stato espressamente richiamato nella contestazione contro la società nel deferimento dell’aprile scorso”.
- di Redazione SkySport24

Juventus, plusvalenze e manovre stipendi: tutte le tappe della vicenda

Dalle perquisizioni del 2021 al -15 inflitto alla Juventus dalla Corte d'Appello Figc, con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza. I due filoni (plusvalenze e "manovra stipendi"), l'indagine della Procura di Torino e quella Federale, le dimissioni di Agnelli e del Cda. Tutte le tappe dell'inchiesta "Prisma" sui conti della Juventus e dei procedimenti della giustizia sportiva. CLICCA QUI PER LA RICOSTRUZIONE
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Corte d'Appello Figc: "Libro nero FP inquietante e devastante"

Nelle motivazioni della sentenza che ha penalizzato di 15 punti la Juventus una pagina è dedicata al cosiddetto 'libro nero Paratici', definito dalla Corte d'Appello Figc "un documento inquietante" che avrebbe una "portata devastante sul piano della lealtà sportiva", anche perché "non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus spa". CLICCA PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO
- di Redazione SkySport24

I giudici: "Rappresentative le operazioni con i club esteri"

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte di Appello fa riferimento anche alle operazioni con i club esteri: "In un simile quadro, diventano a maggior ragione rappresentative del modus operandi non corretto della FC Juventus S.p.A. (lo stesso emergente dal quadro probatorio che sopra si è detto) soprattutto le operazioni compiute con i club esteri. Ci si riferisce: all’operazione Moreno-Andrade tra la tra la Juventus FC e il Manchester City (anno 2019/2020); all’operazione Pereira-Marques tra la Juventus FC e il Barcellona (anno 2019/2020); all’operazione Sene-Hajdari tra la Juventus FC e il Basilea (anno 2019/2020); all’operazione Bandeira-Nzouango tra la Juventus FC e l’Amiens Sporting Club (anno 2019/2020); all’operazione Tongya-Akè tra la Juventus FC e l’Olympique De Marseille (anno 2020/2021); all’operazione Monzialo-Lungoyi tra la FC Juventus FC e la FC Lugano (anno 2020/2021)"
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Corte d'Appello: "Bilanci Juve non sono attendibili"

Nelle motivazioni della sentenza anche una parte sul bilancio della Juventus: "Con l'ulteriore precisazione che l'earning manipulation (manipolazione del guadagno, ndr) incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo. Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la "violazione del principio dell'attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'entità previsto dallo IAS 1". I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili".
 
- di Redazione SkySport24

Juventus, le prossime tappe

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"Non conta l'ammontare delle plusvalenze ma il fenomeno"

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"Quadro dei fatti radicalmente diverso"

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Sentenza plusvalenze Juve: le motivazioni

- di Redazione SkySport24

Le motivazioni della sentenza: "Quadro fattuale assorbe ogni altra considerazione"

"Scopo del processo sportivo - spiega la Corte Federale - non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell'ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell'illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale. La documentazione acquisita dalla Procura federale, direttamente proveniente dai dirigenti della società con valenza confessoria, le intercettazioni anch'esse inequivoche, sia atomisticamente considerate che nel loro complesso, i riscontri ulteriori formati dalla contrattualistica volta a regolare un effetto concreto di permuta non manifestato all'esterno, e le ulteriori evidenze relative ad interventi di nascondimento di documentazione (caso Pjanic) o addirittura manipolatori delle fatture (caso Olympique De Marseille) costituiscono un quadro fattuale che assorbe ogni altra considerazione".
- di Redazione SkySport24

Le motivazioni della sentenza: "Libro Nero ha portata devastante per la lealtà sportiva"

Sul "Libro Nero" i giudici proseguono: "Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali. Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva."
- di Redazione SkySport24

Le motivazioni della sentenza: "Libro Nero di FP inquietante"

Nelle motivazioni ampio passaggio in merito al "Libro Nero": "Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale. Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro. Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito"
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Le motivazioni: "Consapevolezza ad ogni livello dell'artificiosità delle operazioni"

Sempre nelle motivazioni si legge: "Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa. Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo"
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Le motivazioni della sentenza: "Presenza di un sistema fraudolento in partenza"

Nelle motivazioni della sentenza si legge: "Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata. Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una 'natura essenzialmente confessoria'".
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Plusvalenze Juve, i tempi del ricorso e quando decide il Collegio di Garanzia

Dalla pubblicazione delle motivazioni della Corte d'Appello Figc la Juventus ha un mese per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ultimo grando della giustizia sportiva. Ecco come funziona: CLICCA QUI

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La Corte federale: "Sanzione proporzionata all'inevitabile alterazione del risultato sportivo"

"Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)."
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