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Serie B, respinto il ricorso dell'Avellino: niente iscrizione al campionato

Serie B

Niente da fare per il club: dopo quello del Coni, arriva un nuovo no all'iscrizione al campionato di Serie B. Il club campano ripartirà dai dilettanti

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E' stato rigettato il ricorso presentato dall'Avellino al TAR del Lazio: il club campano è stato così escluso dal campionato di Serie B, da dove erano stati respinti già nei primi due gradi di giudizio, dopo che la CO.VI.SO.C non aveva ritenuto valida la fideiussione presentata al momento dell'iscrizione. L'attuale società non ha i tempi tecnici per iscriversi né in Serie C né in Serie D. Perché rinasca il calcio ad Avellino, serve dunque la creazione di una nuova società, con una proprietà nuova.

Col ricorso proposto - per il quale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 13 settembre - si chiede l'annullamento del dispositivo 479/2018 del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni con il quale il 31 luglio scorso e' stato respinto il ricorso proposto dall'Us Avellino contro il provvedimento del Commissario Figc 33 del 20 luglio 2018 di mancato rilascio della licenza nazionale 2017-2018 e di conseguente non ammissione della stessa societa' al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Fortemente tecnica la motivazione del provvedimento con il quale si è ritenuto che il ricorso ed i motivi aggiunti "alla stregua della sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio ex art. 56 c.p.a., non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris". In più, il Tar ha ritenuto che "le censure spiegate avverso le regole e prescrizioni di cui ai Comunicati Ufficiali Figc n. 27/2018 e 49/2018 non sono esaminabili in applicazione del cosiddetto vincolo della pregiudiziale sportiva; la disciplina dell'art. 147 c.p.c. (in tema di tempi delle notifiche) non sembra applicabile in via estensiva alle comunicazioni; il titolo IV del comunicato ufficiale FIGC n. 49 2018 (Ricorsi) non prevede un termine finale per la presentazione dei ricorsi e per le eventuali integrazioni documentali correlato alla scadenza del termine previsto a carico della CO.VI.SOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per la comunicazione alle societa' dell'esito dell'istruttoria sulle domande di concessione della licenza, stabilendo piuttosto un termine a data fissa; cosicché, comunque, l'eventuale tardività della comunicazione dell'esito dell'istruttoria in nessun modo avrebbe potuto determinare una diversa scadenza del termine perentorio finale per la presentazione dei ricorsi e della documentazione integrativa".