
Approvato dal Consiglio dei ministri, il provvedimento è pensato per aiutare le famiglie con figli. Tra le varie misure, un assegno per ogni figlio minorenne indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza della famiglia. Aiuti anche alle neo mamme e alle giovani coppie

Sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, ma anche favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro (in particolare quello femminile): questi gli obiettivi con cui il Consiglio dei ministri ha approvato il “Family Act”. Un insieme di misure pensate per le famiglie con figli: vediamole nel dettaglio

ASSEGNO UNIVERSALE
Previsto per tutti i nuclei familiari con uno o più figli, è mensile e verrà corrisposto a partire dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento del 18esimo anno, tramite una somma di denaro oppure con il riconoscimento di un credito d’imposta, da usare in compensazione

Nel caso di figli successivi al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del 20% (nel caso di figli disabili l’aumento è previsto comunque e non c i sono i limite di età). L’assegno prevede una quota base a tutti i nuclei familiari con uno o più figli, alla quale si aggiunge una quota variabile che viene determinata per scaglioni dall’indicatore Isee e anche dell’età dei figli a carico.

L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile e non influisce sulle eventuali prestazioni a sostegno del reddito. Se il nucleo famigliare percepiva già un assegno prima dell’entrata in vigore del dl, è prevista una clausola che riconosce un’integrazione dell’assegno perché non risulti in nessun modo inferiore.

CONGEDI PARENTALI
Previsto un periodo di almeno 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio nei primi mesi di nascita del figlio e modalità flessibili nella gestione degli stessi congedi

Introdotta anche una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore

Per i genitori lavoratori autonomi si prevedono misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali

Introdotto anche un permesso retribuito di almeno 5 ore nell’arco dell’anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli

INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE
Introduce l'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio. C’è anche la modulazione graduale della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio

Prevista anche la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell'Isee

INCENTIVI AL LAVORO FLESSIBILE
Ci saranno forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile. Il decreto prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile

ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all'università, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari

AFFITTI
Sostegno alle famiglie mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a un corso universitario. E anche alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa

SERVIZI PER L’INFANZIA
Riviste anche le misure di sostegno per i figli a carico: si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l'infanzia nonché l'assegno di natalità