
Dpcm 14 gennaio, le FAQ del Governo: dalle seconde case allo sport
Sul sito del governo le nuove FAQ relative all'ultimo Dpcm. Dal nodo seconde case agli spostamenti possibili. Dall'asporto vietato ai bar dopo le 18 ai non conviventi sulla stessa auto. Tutti i chiarimenti

ZONA GIALLA E ARANCIO, SÌ SPORT ALL'APERTO NEI CIRCOLI
Come noto, "le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese". Ma, "è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla (in zona arancione solo del proprio Comune o, in assenza, in Comuni limitrofi) per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Interdetto l'uso di spogliatoi interni".

ZONA ROSSA, ATTIVITÀ SPORTIVA SOLO NEL COMUNE MA...
"Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza".

ZONA ARANCIONE, ATTIVITÀ SPORTIVA SOLO NEL COMUNE MA...
"È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione. Inoltre è possibile - come in zona rossa - entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza".

ZONA GIALLA, ATTIVITÀ SPORTIVA ANCHE FUORI DAL COMUNE (MA NON REGIONE)
"È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021). Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone".

BICI, SI PUÒ USARE PER GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI
Il suo uso è consentito in zona rossa anche "per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità". E pure, "per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro". In zona gialla e arancione è consentita per tutti gli spostamenti possibili, e anche per l'attività motoria (in tal caso non per forza vicino all'abitazione).

LE PASSEGGIATE, IN ZONA ROSSA SOLO VICINO ALL'ABITAZIONE
In zona rossa, "le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti". In zona gialla e arancio "sono sempre consentite dalle 5 alle 22".

CACCIA E PESCA: SÌ ZONA GIALLA, NO ROSSA, NEL COMUNE IN ARANCIONE
"L'attività venatoria (la caccia, ndr) o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa".

È POSSIBILE RAGGIUNGERE SECONDE CASE ANCHE IN ALTRA REGIONE (ANCHE IN ZONA ARANCIONE O ROSSA)
"Dal 16 gennaio 2021 è consentito fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”. (continua)

SOLO CON PROPRIETÀ O AFFITTO
La possibilità del "rientro" - specifica il sito del Governo - è solo per coloro "che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile (quindi proprietà o affitto). Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data, comprese le locazioni brevi. (continua)

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

STOP ALL'ASPORTO DALLE 18: PER BAR SENZA CUCINA E COMMERCIO BEVANDE
"La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)". La regola vale per tutte le zone. In zona gialla - come in passato - bar e ristoranti sono aperti dalle 5 alle 18, sempre chiusi in zona arancione e rossa. Mentre la "consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario".

SÌ NON CONVIVENTI IN AUTO
"Si può usare l’automobile con persone non conviventi ma con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato solo con plexiglas fra fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore".

TESSERINO COME PROVA DI SPOSTAMENTO DI LAVORO
"Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata".

I GENITORI SEPARATI POSSONO ANDARE A TROVARE I FIGLI
"Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare".

PORTARE I FIGLI DAI NONNI: POSSIBILE MA SCONSIGLIATO
È "possibile ma fortemente sconsigliato" spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro perché "gli anziani sono tra le categorie più esposte". Cioè è ammesso "solo in caso di estrema necessità o per ragioni di forza maggiore". Ma se possibile, "è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi".

SÌ ACCOMPAGNATORI PER SPOSTAMENTI MOTIVATI DA NECESSITÀ
"Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione".

SÌ SPOSTAMENTO TRA REGIONI PER FUNERALI DEI PARENTI
"La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19".

SÌ SPOSTAMENTO PER ASSISTERE PARENTE O AMICO NON AUTOSUFFICIENTE
All'interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è "una condizione di necessità”. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie bisogna però tenere presente "che sono categorie più vulnerabili e quindi occorre cercare di proteggerle dai contatti il più possibile". Per chi vive in zona rossa, invece, sono vietati gli spostamenti in un'altra regione per andare a trovare i propri genitori, anziani ma in buona salute.

NO VISITE IN CARCERE IN ZONA ROSSA, SÌ IN ARANCIONE (NEL COMUNE) E GIALLA
In zona rossa "gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza". In zona arancione "in orari compresi tra le 5 e le 22 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale". In zona gialla "in orari compresi tra 5 e le 22 tali spostamenti sono consentiti".

SÌ SPOSTAMENTI PER VENDITA IMMOBILE O AFFITTO
"In zona arancione o rossa "è permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare" spostandosi dal Comune".

DOG SITTING CONSENTITO
"L’attività di dog sitting è consentita, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica".