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Koulibaly: i motivi della bocciatura del ricorso del Napoli e l'effetto-boomerang della sentenza Muntari

Serie A

Lorenzo Fontani

La Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso del Napoli contro la squalifica di Koulibaly. I motivi della decisione e perché questo caso è diverso da quello di Muntari dopo Cagliari-Pescara del maggio 2017

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Per comprendere la sentenza della Corte Sportiva d’Appello che ha rigettato il ricorso del Napoli contro la squalifica di Koulibaly è necessario partire da due punti fermi:

1) Togliere una giornata di squalifica al difensore del Napoli non avrebbe significato ridurre la squalifica stessa, ma cancellarla. Koulibaly infatti è stato sì punito dal Giudice Sportivo con due giornate, ma per la somma di due singoli turni: uno per l’ammonizione rimediata per il fallo su Politano, scattato in quanto il calciatore era già diffidato; un altro per l’espulsione decisa da Mazzoleni a seguito dell’applauso irriguardoso col quale Koulibaly ha reagito all’ammonizione stessa.

2) Uno dei capisaldi del Codice di Giustizia Sportiva è l’inammissibilità dei ricorsi contro una sola giornata di squalifica, a meno che non si tratti di casi in cui è ammessa la prova tv (come la simulazione che provoca un rigore o un gol segnato di mano, ad esempio, non le proteste nei confronti degli arbitri)

Perché allora il ricorso di Koulibaly è stato ammesso (per poi essere discusso e bocciato)? Lo dice la stessa Corte Sportiva nelle motivazioni del rigetto del ricorso: "Vista la straordinarietà e l’eccezionalità della fattispecie, la Corte ritiene ammissibile il ricorso, nonostante lo stesso sia avverso la sanzione di una sola giornata di squalifica", spiega lo stesso organismo che aveva creato il precedente che rendeva ottimista il Napoli e il suo esperto legale Mattia Grassani. Quello di Muntari. in occasione di Cagliari-Pescara del maggio 2017.

Anche l’allora giocatore del Pescara era stato squalificato per una sola giornata in un contesto di cori razzisti. In quel caso non fu un'espulsione diretta ma una somma di ammonizioni: la prima per proteste, la seconda per aver abbandonato il terreno di gioco senza autorizzazione. Poco cambia: sempre di espulsione e sempre di un turno di stop si trattava.

Eppure ci sono due importanti differenze: nella motivazione con cui venne tolta la giornata di squalifica a Muntari dalla stessa Corte d’Appello con lo stesso Presidente (Piero Sandulli) si parlò di "ammissibilità del ricorso", mentre ora si parla di "ricorso eccezionalmente ammissibile", il che suona molto come un'ammissione della forzatura fatta - e da molti applaudita - nel primo caso e, forse, come un segnale dell'intenzione di arginare gli effetti di quella forzatura. L’altra e più importante differenza è quella che è costata al Napoli e a Koulibaly il no della Corte al ricorso. Per capirla anche in questo caso è sufficiente leggere il dispositivo della sentenza che recita, nei suoi passaggi principali: "Nel precedente richiamato le proteste (di Muntari, ndr) che avevano determinato la squalifica non erano rivolte all’arbitro (Minelli, ndr), ma erano state determinate proprio dai cori razzisti nei suoi confronti. L’arbitro, tra l’altro, non aveva compreso, in considerazione del nervosismo dello stesso calciatore - che si esprimeva in parte in italiano e in parte nella propria lingua madre - che le proteste fossero, appunto, determinate dal gravissimo comportamento discriminatorio. In altre parole, mentre le proteste di Muntari si riferivano al comportamento del pubblico nei suoi confronti, il gesto di Koulibaly è stato determinato dalla non condivisione della decisione presa dal Direttore di Gara in merito alla sua condotta. Ai fini del giudizio della Corte l’inaccettabile clima che si era creato nello stadio, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un direttore di gara. Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente, non può essere.

In estrema sintesi insomma mentre il comportamento di Muntari fu travisato dall’arbitro, che scambiò per protesta nei suoi confronti una reazione rabbiosa verso chi lo stava offendendo (va ricordato peraltro che nessuna sanzione fu presa nei confronti del Cagliari poiché i cori non erano stati distintamente percepiti da nessuno degli ufficiali di gara o della Procura) nel caso di Koulibaly invece la Corte non giustifica una reazione irrispettosa rivolta palesemente nei confronti del direttore di gara. Da un intento nobile insomma - decidere di forzare le norme in presenza di contesti di razzismo e discriminazione - alla fine si è arrivati ad accuse di disparità di trattamento o addirittura di insensibilità: è quel che di fatto scrive il Napoli che nel comunicato pubblicato subito dopo la sentenza parla di umiliazione per Koulibaly, per il calcio e per le istituzioni. Il Napoli richiama non solo il contesto di razzismo (vale la pena ricordare che, mentre l'Inter è stata duramente punita, nel 2017 il Cagliari non lo fu perché i cori vennero considerati inconsistenti) ma anche la gestione della situazione da parte dell'arbitro Mazzoleni e le critiche arrivate dalla Uefa per la mancata interruzione della gara. Insomma secondo la società partenopea come nel caso di Muntari c'erano tutti gli estremi per una sentenza assolutoria.