
Fase 3, le faq del Ministero degli esteri per cittadini italiani e stranieri
Dal 3 giugno l'Italia ha riaperto agli spostamenti tra le regioni dopo il lockdown causato dall'emergenza Coronavirus. È possibile spostarsi anche in diversi Stati dell'Unione Europea: lo ha spiegato il Ministero degli Esteri attraverso le indicazioni fornite ai cittadini italiani in rientro dall'estero e per quelli stranieri nel nostro Paese. Ecco le domande e le risposte più importanti

1) QUALI REGOLE VALGONO DAL 3 GIUGNO PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO?
Dal 3 giugno le regole sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione. Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell'Unione Europea (non nel caso dell'Austria, possibile da metà giugno "se l’andamento epidemiologico lo consentirà")

- Stati parte dell'accordo di Schengen (ad esclusione di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Dal 3 giugno le persone che rientrano in Italia da questi Paesi non sono più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Per gli spostamenti su Stati diversi le regole di base restano simili a quelle precedenti (esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute)
Le città italiane durante e dopo il lockdown. FOTO
2) SONO ENTRATO IN ITALIA DALL'ESTERO, DEVO STARE 14 GIORNI IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO A CASA?
Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a partire dal 3 giugno da uno degli Stati precedentemente elencati, non deve sottoporsi a isolamento fiduciario a patto che non abbia soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia

L'isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:
- Fino al 2 giugno da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano)
- A partire dal 3 giugno da un Paese diverso da quelli elencati
- A partire dal 3 giugno da qualsiasi Paese estero se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese diverso dai precedenti

3) QUALI SONO LE ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER CHI ENTRA DALL'ESTERO?
Non si applica a:
- Equipaggio di mezzi di trasporto
- Personale viaggiante
- Chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei Paesi indicati in precedenza
- Personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie

- Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa
- Personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 72 ore (3 giorni), che, in presenza di valide motivazioni, possono essere prorogate fino a 120 ore (5 giorni)

- Movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
- Funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati
- Alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana

- Breve permanenza in Italia (72 ore, prorogabili per motivate ragioni fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza
- Transito aeroportuale
- Transito di durata non superiore alle 24 ore (prorogabili eccezionalmente fino a 36 ore totali) per raggiungere il proprio Paese di residenza

4) È CONSENTITO IL TURISMO DA E PER L'ESTERO?
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) nei Paesi indicati al punto 1. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti fino al 15 giugno

5) QUANDO INIZIA L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOPO L'INGRESSO IN ITALIA, NEI CASI IN CUI RESTA OBBLIGATORIO?
Immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito fare nel minore tempo possibile il percorso per recarsi a casa o nella dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia

È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente

6) SONO UNA PERSONA RESIDENTE ALL'ESTERO, PER RAGGIUNGERE IL PAESE IN CUI VIVO ABITUALMENTE DEVO PASSARE PER L'ITALIA. COME MI DEVO COMPORTARE?
Il transito attraverso l'Italia da un Paese estero ad un altro, finalizzato a raggiungere la propria abitazione, è consentito, se vi sono ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza. Ad esempio:

- È consentito il transito aeroportuale, purché non si esca dall'area aeroportuale
- È consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese
- È consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato. In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 24 ore

All'imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare l'autodichiarazione disponibile sul sito del Ministero degli Esteri, indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall'Italia

7) SONO IN RIENTRO CON UN VOLO PROVENIENTE DALL'ESTERO. POSSO PRENDERE UN ALTRO VOLO PER ALTRA DESTINAZIONE NAZIONALE O INTERNAZIONALE?
Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall'area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso da quelli indicati precedentemente al punto 1

8) SONO UN CITTADINO STRANIERO O UN ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO E MI TROVO ATTUALMENTE IN ITALIA, POSSO FARE RIENTRO NEL PAESE DOVE VIVO?
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito

9) SONO IN RIENTRO DALL'ESTERO. POSSO CHIEDERE AD UNA PERSONA DI VENIRMI A PRENDERE IN MACCHINA ALL'AEROPORTO, ALLA STAZIONE FERROVIARIA O AL PORTO DI ARRIVO?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione

È tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione, resta fermo l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario