Milan, inchiesta su cessione Elliott-RedBird: cosa rischia il club

gli scenari

Perquisizioni a Casa Milan nell'ambito dell'inchiesta che riguarda la cessione del club dal fondo Elliott alla Redbird di Gerry Cardinale. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis sono indagati dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Ecco cosa rischia il club rossonero secondo la giustizia sportiva

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L'indagine della Procura di Milano sulla reale proprietà del Milan rischia di avere conseguenza dal punto di vista sportivo. A Giorgio Furlani e al suo predecessore Ivan Gazidis è contestato il reato di ostacolo all’attività di vigilanza della Figc, che comporterebbe la violazione del Codice di giustizia sportiva federale, in particolare dell'articolo 32 comma 5, a cui può aggiungersi l'articolo 4 e sul fronte Uefa l'articolo 5 del proprio regolamento.

L'articolo 32 comma 5 del Codice Federale

All'articolo 32 "Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari" si legge: "La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze Figc è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica".

 

L'articolo 4 del Codice Federale

L'articolo 4 è quello che obbliga tutti i soggetti coinvolti nel mondo federale, dunque anche società e dirigenti, a osservare "i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". Anche in questo caso si rischia ammenda e penalizzazione.

 

L'articolo 5 del Regolamento Uefa

Nell'articolo 5 del regolamento Uefa si legge che"nessun club, persona fisica o giuridica partecipante a una competizione per club Uefa può, direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club Uefa; essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club Uefa; poter esercitare con qualsiasi mezzo un'influenza decisiva nelle decisioni del club". Per il momento non esiste nessuna indagine dell'Uefa, ma se dovesse venire confermata una condotta fraudolenta per aggirare la previsione dell'articolo 5 la Uefa potrebbe escludere il Milan e il Lille dalle coppe europee.