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Juve multata per mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola: la decisione

giudice sportivo

Dieci mila euro di ammenda alla Juventus: questa la decisione del Giudice Sporivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultrà bianconeri nella tribuna Sud (1° anello) non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. "Sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio", si legge nel comunicato

Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo "esiguo" di ultras costerà un'ammenda di 10mila euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore tribuna Sud (1° anello) hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto, da cui si è subito dissociato il resto dello stadio, condannato prontamente dal club con una nota. Per queste ragioni il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso per una "sanzione attenuata" e, dunque, per una semplice multa. 

Il comunicato del Giudice Sportivo

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Juventus per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

Le altre decisioni

  • Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo.
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo. 
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostentiori, nel corso della gara, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria. 
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 
  • Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria. 
  • Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 
  • Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

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