Alex Di Giorgio, motivazioni della squalifica doping: il prodotto era contaminato

Nuoto
Lia Capizzi

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Il Tribunale Nazionale Antidoping rende note le motivazioni della sentenza in merito alla squalifica di 8 mesi per doping del 30enne nuotatore azzurro. Di Giorgio non voleva doparsi, la sostanza rinvenuta ha una concentrazione definita “minima e irrisoria”, l’integratore utilizzato era contaminato. Perché dunque la squalifica, seppur lieve di 8 mesi? Perché per il Codice Antidoping “all’Atleta è richiesto di tenere un comportamento di attenzione e controllo nell’assunzione degli integratori consentiti

Alex Di Giorgio non voleva doparsi, non ha responsabilità dolosa, l’integratore che ha utilizzato era contaminato. Sono le parole più importanti contenute nella motivazione della sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping che lo scorso 15 gennaio ha squalificato per 8 mesi, per doping, il 30enne nuotatore azzurro (squalifica con decorrenza dall’8 ottobre 2020 e scadenza fissata al 7 giugno 2021). Per i profani del codice dell’antidoping c’è qualcosa che stride e risulta evidente: se Di Giorgio non ha colpe perché è stato comunque squalificato per doping?
 

Urge fare un passo indietro. Il nuotatore romano, con due Olimpiadi alle spalle come staffettista della 4x200 stile libero (Londra 2012 e Rio 2016) risulta positivo ad un controllo antidoping effettuato dalla Nado Italia lo scorso 13 settembre 2020 durante un collegiale della nazionale italiana a Livigno. La sostanza trovata nelle urine è l’Enobosarm (Ostarina), inserita nella lista WADA 2020 nella categoria S1 Agenti Anabolizzanti, si tratta di un modulatore selettivo del recettore degli androgeni (Sarm), che aiuta la prestazione in allenamento e aumenta la resistenza fisica con effetti simili agli steroidi. Il codice antidoping prevede una squalifica fino ad un massimo di 4 anni (articolo 11.2.4) ridotta a due anni in caso venga dimostrato che la violazione non è intenzionale (11.2.2). C’è poi l’articolo relativo all’assunzione di prodotti contaminati (11.6.1.2) che prevede ulteriori riduzioni della sanzione nel caso l’atleta riesca a dimostrare l’assenza di colpe o negligenze gravi.

Perché lo scorso 20 gennaio il Tribunale Nazionale Antidoping condanna Di Giorgio ad 8 mesi di squalifica con il pagamento delle prese del procedimento quantificate in 378 euro? Nelle quattro pagine del dispositivo, pubblicato oggi, si leggono le motivazioni partendo dalla quantità minima di concentrazione della sostanza trovata nei campioni A e B delle urine del nuotatore romano: 1 nanogrammo per litro. Nella memoria difensiva prodotta dai legali del nuotatore, gli avvocati Pierluigi Matera e Federica Patelmo, in data 5 gennaio 2021 viene presentata la relazione del Prof. Matteo Vitali (Responsabile del Laboratorio di Chimica Ambientale dell' Università La Sapienza di Roma), la cui conclusione recita: “La concentrazione non solo non è in grado di sortire alcun effetto sull’organismo dell’atleta ma è a tal punto risibile ed esigua da essere perfettamente compatibile con situazioni e scenari quali la contaminazione non controllabile di un qualsivoglia integratore lecito assunto, dai minerali ai multivitaminici. E’ altamente probabile che la positività ad Ostarine riscontrata con Alex Di Giorgio sia dovuta all’assunzione di un integratore contaminato, come dimostrato dalla presente relazione” (punto 11 della sentenza).
 

La relazione del Prof Vitali viene accettata dalla Procura Del Tribunale Antidoping che, al punto 19 delle motivazioni, scrive: “Il collegio ritiene che possa trattarsi di un caso di positività da contaminazione rientrante nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 11.6.1.2, tenuto conto in particolare del quantitativo riscontrato. La presenza di 1 ng/m/l di ostarine urinaria e la mancanza di metaboliti fanno propendere fortemente per la tesi dell’assunzione di integratori contaminati e non per la ingestione volontaria a uso dopante della sostanza rinvenuta. Anche in considerazione di quanto affermato dal tecnico di parte -tesi non contrastata dalla Procura- secondo cui l’effetto dopante si otterrebbe assumendo 3mg al giorno di ostarina per almeno 12 settimane”.
 

A Di Giorgio viene riconosciuta l’assenza di colpa ma viene comunque punito con una “sanzione congrua di 8 mesi di squalifica”. In cosa ha sbagliato il 30enne nuotatore romano? Per il Codice Antidoping della Wada, come ricorda la sentenza,  “all’Atleta è richiesto di tenere un comportamento di attenzione e controllo nell’assunzione degli integratori consentiti”.

Ricapitolando, Alex Di Giorgio non ha voluto doparsi, ha assunto un integratore legale di quelli che si possono acquistare in un qualsiasi negozio, la quantità della sostanza dopante è minima e irrisoria ma nel caso dell’Ostarina il Codice Antidoping non prevede una soglia di irrilevanza della quantità, allo stesso tempo però lo stesso Codice prevede che in taluni casi può verificarsi l’ipotesi di contaminazione da prodotti. Quindi, nella vicenda di Alex Di Giorgio non siamo di fronte ad un caso di mero doping ma ci troviamo davanti ad una squalifica in base alle regole del codice antidoping. Urge una riflessione, a maggior ragione perché nella carriera di qualsiasi atleta una squalifica per doping rappresenta un’onta vergognosa, una lettera scarlatta che resta per sempre, un asterisco scritto al fianco del cognome nelle classifiche mondiali. La questione interessa tutti: d’ora in poi qualsiasi atleta dovrà far analizzare l’integratore che intende utilizzare, anche se risulta lecito?