Venezia, presentato ricorso a Collegio Garanzia Coni per la gara con la Salernitana

Serie A

Il Venezia ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello sport per chiedere lo 0-3 a tavolino per la partita rinviata contro la Salernitana lo scorso 6 gennaio. In quell'occasione il Venezia si presentò regolarmente a Salerno ma non riuscì a giocare poichè i granata non si presentarono. Furono fermati dall'Asl locale per via di diversi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra. Il recupero fissato il 27 aprile potrebbe slittare a maggio

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Il Venezia continua la sua battaglia nelle aule della giustizia sportiva per la partita non disputata contro la Salernitana lo scorso 6 gennaio. Mentre la Lega Serie A ha fissato anche data ed orario del recupero (mercoledì 27 aprile alle 18), la società lagunare ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado di giudizio per la giustizia sportiva. Il Venezia ha impugnato la decisione della Corte Sportiva d'Appello che lo scorso 18 marzo aveva confermato la decisione del giudice sportivo. In primo grado era stato stabilito che non si sarebbero dovute applicare le sanzioni previste dalle Noif e che Salernitana-Venezia, non disputata lo scorso 6 gennaio a causa dei casi Covid emersi nel gruppo squadra granata, doveva essere recuperata.

Recupero del 27 aprile potrebbe slittare a maggio

Il rischio concreto è che la partita non possa essere recuperata il prossimo 27 aprile e che la data possa slittare ulteriormente. Un fattore che renderebbe ancora più incerta la corsa per la salvezza. L'ultima parola spetterà al Collegio di Garanzia del Coni al quale il Venezia ha chiesto innanzitutto di sospendere il comunicato ufficiale con il quale la Lega A ha fissato la data di recupero del match. Inoltre i lagunari hanno chiesto al giudice di terzo grado di annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello e di comminare il 3-0 a tavolino ai danni della Salernitana ed il punto di penalizzazione in classifica. In via subordinata, poi, il Venezia ha chiesto che il caso possa essere rimandato alla Corte Sportiva d'Appello affinché possa riesaminare la vicenda con una composizione diversa.  

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Ecco il testo completo del comunicato

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Seria A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

La ricorrente, Venezia FC s.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via cautelare: di sospendere il C.U. della Lega di Serie A n. 229 del 30 marzo 2022, nella parte in cui la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile 2022, disponendone la fissazione soltanto all'esito del presente giudizio e, nel caso, del giudizio di rinvio;

- in via principale: di annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo '22, confermativa della decisione del GSN c/o la Lega di serie A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio u.s., e, per l'effetto, rilevata l'insussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, di disporre, a carico della US Salernitana 1919 s.r.l., la sanzione della perdita della gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio 2022 con il risultato di 3-0, anche congiuntamente ad eventuali altre sanzioni disciplinari previste dal CGS FIGC;

- in via subordinata: di annullare la decisione della CSA FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del GSN della Lega di Serie A, adottata con C.U. n. 184 del 19 febbraio u.s., rimettendo la fattispecie alla CSA affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito.