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Inter, decisione Giudice Sportivo per il petardo contro Audero: multa e diffida

Serie A

È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito al petardo lanciato in campo da un tifoso dell’Inter e scoppiato accanto al portiere Audero, durante la partita contro la Cremonese. Per il club nerazzurro multa di 50mila euro e diffida specifica che potrebbe portare, in caso si ripetessero episodi simili, fino alla squalifica del campo

Una multa di 50mila euro e una diffida specifica. Questa la sentenza del Giudice Sportivo che ha analizzato il caso del petardo lanciato in campo durante la partita contro la Cremonese da un ultrà 19enne, poi arrestato. Il petardo, partito dalla Curva nerazzurra, è finito in area di rigore, scoppiando accanto al portiere della Cremonese, Audero, rimasto tramortito ma che poi è sportivamente rimasto in campo dopo essersi ripreso. Un gesto immediatamente condannato dall’Inter (con Chivu e i giocatori nerazzurri che sono andati immediatamente sotto la loro Curva, sbigottiti), anche attraverso le parole del presidente Marotta, nel post-partita.

Approfondimento

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La motivazione del Giudice: "Fatto grave, ma decisiva la collaborazione del club"

“Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti”, si legge nel comunicato. Che prosegue spiegando come il comportamento dell’Inter sia risultato decisivo ai fini della decisione del Giudice: “Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa”.

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Cosa prevede la diffida specifica per l'Inter

Nel comunicato di parla di "diffida specifica", che prevede, al ripetersi di casi simili:

  • obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  • obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  • squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni

In questi casi quindi non è prevista la sconfitta a tavolino, così come penalizzazioni sotto forma di punti tolti in classifica, a meno che il rischio incolumità non diventi un danno reale, con impossibilità di proseguire la gara o comunque la necessità di sospenderla.

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