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Piacenza, squadra sottomessa ai tifosi: squalificato il capitano Cesarini

LA DECISIONE

La sanzione, che ha coinvolto anche un dirigente e prevede una multa di 4mila euro, si riferisce alla partita dello scorso 4 dicembre contro la Pro Sesto: "Per aver acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione del settore ospiti dello stadio ‘Breda’ di Sesto San Giovanni". Qui la ricostruzione, cosa dice la norma e un precedente

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Una squalifica dalla singolare e inedita motivazione sono state inflitte dalla Figc al Piacenza Calcio e più precisamente al capitano Alessandro Cesarini fermato per un turno e al dirigente responsabile Francesco Fiorani (15 giorni).  Il provvedimento è stato preso dalla Federazione a seguito delle comunicazioni della Procura Federale relative al post partita della gara dello scorso 4 dicembre tra i biancorossi emiliani e Pro Sesto: la partita era finita 1-0 per la squadra di Sesto San Giovanni.

Cosa è successo e cosa è stato deciso

I tesserati del Piacenza sono stati puniti, si legge nel comunicato ufficiale della Figc, "per aver acconsentito e, comunque non impedito, che tutti i componenti della propria squadra in campo, obbedendo a quanto comandato dai propri sostenitori, si avvicinassero alla recinzione prospiciente il settore ospiti dello stadio "Breda" di Sesto San Giovanni, al fine di iniziare con gli stessi un'interlocuzione di circa 5 minuti nel corso della quale l'intera squadra si sottometteva a ripetute manifestazioni intimidatorie".

Cosa dice il Codice di Giustizia sportiva: la disposizione del 2017

E' una disposizione del 2017 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) che disciplina in situazioni analoghe a quella dello scorso dicembre: "Durante le gare o le situazioni collegate allo svolgimento delle loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscono forme di intimidazione, determinano offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana". E in tema di sanzioni aggiunge: "In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) ovvero la squalifica per una o più giornate e, in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non inferiore a quattro giornate. Non solo: unitamente alle sanzioni previste dalle lettere e) o h), in ambito professionistico si applica la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure:

 

  • euro 20mila per violazioni nell'ambito della Serie A.
  • 8mila euro per violazioni nell'ambito della Serie B.
  • 4mila euro per violazioni nell'ambito della LegaPro.

Grosseto, il precedente del 2021

La norma dunque c'è, e l'unico precedente risalirebbe a un episodio del 2 ottobre 2021 con il Grosseto protagonista. Il giudice sportivo in quell'occasione aveva stabilito una multa per tutti i calciatori del club toscano con due motivazioni: perché la cosiddetta "interlocuzione" tra i tifosi e i giocatori aveva superato il limite del semplice incitamento; e perché la condotta tenuta da alcuni tifosi in quel confronto era riconducibile a un comportamento aggressivo equiparabile a una forma di intimidazione, tanto da mettere in soggezione alcuni calciatori.