FIGC, inasprite le pene per violenza sugli arbitri: minimo un anno di squalifica

Serie A

La Federcalcio ha annunciato di aver introdotto un nuovo articolo all’interno del Codice di Giustizia Sportiva relativo alla violenza sugli ufficiali di gara. Innalzate, e di molto, le pene minime e introdotti anche i casi che riguardano i tessereti non calciatori (tecnici e dirigenti)

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I recenti e tristi fatti di cronaca, che hanno raccontato di aggressioni agli arbitri nelle categorie minori, hanno inevitabilmente sensibilizzato l’opinione comune sull’argomento (nella foto in alto, l’aggressione all’arbitro Bernardini di Ciampino dopo una partita di Promozione). Sentimento recepito anche dalla FIGC, che ha voluto muoversi concretamente per cambiare questo stato di cose. Dopo il vertice al Viminale tra Matteo Salvini (Ministro degli Interni), Marcello Nicchi (presidente AIA), Giancarlo Giorgetti (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport) e Gabriele Gravina (presidente FIGC) delle scorse settimane, oggi la Federazione ha pubblicato un comunicato in cui si informa dell’inserimento dell’art. 11 bis all’interno del Codice di Giustizia Sportiva (nella sezione relativa agli illeciti sportivi), relativo alla responsabilità per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, regolando più accuratamente i casi di aggressione e inasprendo le pene. Le pene minime sono state alzate da 8 giornate a un anno di squalifica in caso di violenza senza referto medico, mentre il minimo diventa di due anni in caso di referto medico. Inoltre si è allargato lo spettro dei soggetti toccati dalla norma: prima si faceva riferimento soltanto ai calciatori, adesso sono stati inclusi anche gli altri tesserati, ovvero allenatori e dirigenti, che in precedenza non erano espressamente richiamati dalla normativa in vigore.

Il commento del presidente Gravina

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato con soddisfazione questa riforma della giustizia sportiva: “Le promesse sono state mantenute, abbiamo compiuto il primo passo verso l’azzeramento delle violenze nei confronti degli ufficiali di gara: l’innalzamento delle sanzioni per chi mette in atto questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per tutelare i nostri arbitri e il sistema in generale, perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”.

Il nuovo art. 11 bis

Così recita testualmente il nuovo art. 11 bis, inserito nel Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11 bis
Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.

5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.