Juventus-Napoli, motivazioni della sentenza del Collegio di garanzia del Coni
Sono state depositate le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che lo scorso 22 dicembre aveva accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato il 4 ottobre 2020 a giocare la gara contro la Juventus. La soddisfazione del Napoli: "Reintegrata nostra dignità"
JUVE-NAPOLI, LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI: VIDEO
In pratica il Collegio di Garanzia del Coni riconosce che non c’è stata malafede dietro la mancata trasferta del Napoli, mentre le decisioni dei giudici Figc "non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti".
NAPOLI: "PIENA REINTEGRAZIONE DI NOSTRA DIGNITA’ E IMMAGINE"
“Le motivazioni della decisione reintegrano pienamente la dignità e l’immagine del Napoli – si legge nella nota del club -. Il Collegio di Garanzia ha riconosciuto che la preclusione alla trasferta si era già verificata con l’emanazione dei tre provvedimenti di sabato 3 ottobre 2020”. La decisione in questione ha confermato che il Napoli “ha agito in piena buona fede". Se fosse partito “avrebbe violato i provvedimenti dell’Autorità Sanitaria e avrebbe posto in essere un illecito penale”.
COSA DICEVANO I PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO
Entrambi i giudici endofederali non negano che sia intervenuto un fatto che ha reso impossibile la prestazione, ma ritengono che la sopravvenuta impossibilità sia imputabile al Napoli; colposamente secondo il Giudice sportivo, dolosamente per quello di appello. Ambedue le ricostruzioni fanno riferimento alla nota della ASL Napoli 2 Nord, del 4 ottobre 2020 ore 14.13
LE MOTIVAZINI DELLA SENTENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI
La valutazione dei tribunali Figc "non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti. Ad una più attenta riflessione, infatti, emerge che, quando i fatti sono accaduti, ratione temporis trovava applicazione la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19»
La fonte normativa che disciplina il caso esaminato è la Circolare del Ministero della Salute, la quale prevede al settimo comma che "Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che [...] alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi"
La norma prevede una facoltà e non un obbligo concessa al Dipartimento, che non è stata esercitata in questo caso. Anzi, ha applicato il comma 6 della stessa Circolare secondo cui l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, "per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato"
"Il factum principis non può essere ravvisato nella nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord, ma va individuato nelle due note del 3 ottobre 2020, ore 16.53 (con la quale la ASL Napoli 1 provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione Sars - Covid, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi) e nella nota del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni)"
Queste note sono gli atti che rappresentano il c.d. factum principis, che ha reso impossibile la prestazione del Napoli: "sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare"
Questi provvedimenti escludono, inoltre, una responsabilità da parte del club. "La SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda alla citata Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente; la quale in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2"
"La richiesta di informazioni e chiarimenti, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, è invece la diretta applicazione della richiamata Circolare". Ne consegue anche l'"infondatezza della tesi, sostenuta dalla Corte Sportiva di Appello del dolo da preordinazione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo da parte della Società e della sussistenza di un provvedimento che ha reso impossibile una condotta diversa"
Il Collegio di Garanzia del Coni conclude sostenendo che "le ulteriori considerazioni della Corte Sportiva di Appello sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligatoria” anziché “facoltativa” la deroga della trasferta in bolla, prevedendo l’effettuazione dei tamponi il giorno della partita per il gruppo squadra, non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicabili in quanto successivo agli eventi"
