Corte Ue: sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente

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Le sentenze sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente: è il succo di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, interrogata dal TAR del Lazio a proposito delle sanzioni a carico di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. Una decisione che può cambiare completamente gli scenari della giustizia sportiva e il suo rapporto con quella ordinaria

Cosa emerge dalla sentenza della Corte Ue

Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto Ue devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte Ue nel caso di due ex dirigenti della Juventus (Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene), sanzionati nell'ambito del procedimento Figc sulle plusvalenze fittizie. Il divieto di esercitare un'attività professionale in tutti gli Stati membri può essere giustificato solo se persegue un obiettivo legittimo ed è proporzionato. Spetterà al giudice italiano verificare che il sistema di giustizia sportiva garantisca un controllo effettivo e indipendente; non è necessario un doppio grado di giudizio.

Cronistoria dei ricorsi e del caso plusvalenze (2021-2026)

La vicenda si sviluppa negli ultimi 5 anni:

  • Maggio 2021: La Procura di Torino avvia l'indagine "Prisma". Nel mirino finiscono i bilanci della Juventus, con l'ipotesi di reato legata a plusvalenze fittizie e alle "manovre stipendi" durante il periodo Covid.
  • Aprile 2022: La Procura Federale della Figc apre formalmente il procedimento sportivo. In un primo momento i dirigenti vengono prosciolti, ma la successiva trasmissione degli atti penali da Torino porta alla riapertura del processo sportivo.
  • Gennaio 2023: Andrea Agnelli e l'intero Consiglio di Amministrazione si dimettono. La Corte Federale d'Appello infligge 24 mesi di inibizione ad Agnelli e 16 mesi ad Arrivabene.
  • Primavera 2023: Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (terzo e ultimo grado della giustizia sportiva) conferma in via definitiva i mesi di inibizione per i due ex manager. La Fifa estende i provvedimenti a livello globale.
  • Fine 2023 - inizo 2024: Agnelli presenta ricorso al TAR del Lazio impugnando la decisione. Il TAR rileva un potenziale contrasto tra le norme statali italiane e il diritto dell'Unione Europea, disponendo così il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
  • 16 luglio 2026: La Corte di Giustizia UE si pronuncia ufficialmente, dando ragione all'impianto difensivo dei ricorrenti.

La sentenza

Questo il testo integrale della sentenza della Corte nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24:

“Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari devono essere soggette a controllo giurisdizionale conformemente al diritto dell'UE.

Il 1° aprile 2022, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato procedimenti disciplinari contro diverse società, tra cui la Juventus FC, e contro alcuni dei loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze artificiali relative a trasferimenti di giocatori, finalizzato a gonfiare artificialmente il loro valore contabile. Successivamente, a due dirigenti della Juventus è stato vietato di svolgere qualsiasi attività all'interno della FIGC. Tali sanzioni sono state poi estese a livello globale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dalla più alta corte sportiva italiana.

A seguito di un ricorso presentato dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, quest'ultimo, il cui potere è limitato alla concessione di risarcimenti, senza la possibilità di annullare tali sanzioni, ha chiesto alla Corte di Giustizia se tali sanzioni siano compatibili con la libertà di circolazione garantita dal diritto dell'UE, e se un tale sistema di controllo giurisdizionale sia conforme al diritto dell'UE.

In primo luogo, la Corte di Giustizia ritiene che una sanzione che vieta l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri violi la libertà di circolazione degli amministratori interessati. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse pubblico e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali requisiti siano soddisfatti, tenendo presente che il primo requisito sembra essere soddisfatto alla luce del ruolo che il rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili alle società calcistiche riveste nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve accertarsi non solo che i divieti temporanei di esercizio di un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un sistema coerente e completo, volto a porre fine a condotte illecite e a prevenirne il ripetersi, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia soggetta a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

In secondo luogo, gli individui devono disporre di un effettivo ricorso giuridico contro gli atti che ledono le libertà riconosciute dal diritto dell'UE e, in particolare, contro gli atti che impongono tali sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri soddisfi tale requisito, deve innanzitutto consentire agli individui di adire le vie legali dinanzi a un giudice o a un tribunale competente ad annullare tali sanzioni e, se necessario, a disporre misure cautelari. In secondo luogo, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice o tribunale, in particolare da eventuali pressioni esterne che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate. Inoltre, è essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di tale corte o tribunale siano disciplinate dalla legge. Infine, la corte o il tribunale in questione deve fornire alle parti le necessarie garanzie procedurali, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e l'osservanza del principio che le parti debbano essere ascoltate, ed esercitare un effettivo controllo giurisdizionale sugli atti sottoposti al suo esame. Al contrario, il diritto dell'UE non richiede un secondo livello di giurisdizione: l'esistenza di una corte o di un tribunale che garantisca un effettivo accesso alla giustizia.

Spetta al giudice nazionale accertare se i tribunali sportivi italiani o, quantomeno, il giudice che emette la decisione di ultima istanza, soddisfino tutte le condizioni nel caso di specie".

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