
Decreto 15 marzo 2021: le faq del governo
Il Governo ha pubblicato le FAQ in merito al decreto del 15 marzo 2021 che sarà in vigore fino al 6 aprile dopo i giorni pasquali: tutti i chiarimenti su attività commerciali, bar e ristoranti, attività sportiva e motoria, spostamenti, visite ad amici e parenti. Le FAQ sono divise in base alle zone di rischio

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Questa sezione “faq” è stata quindi aggiornata come previsto dal decreto-legge e riporta, per le zone gialle e arancioni, le medesime risposte. Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.

NIENTE SPORT DI CONTATTO. "Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello Sport, è sospeso. Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento"

LO SPORT IN ZONA ROSSA: "E' consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza"

CENTRI SPORTIVI E PALESTRE IN ZONA ROSSA. "Le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali sono sospese, a eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni riconosciuti di rilevanza nazionale dal CONI o dal CIP. Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso"

CENTRI SPORTIVI E PALESTRE IN ZONA ARANCIONE/GIALLA: Chiuse palestre e piscine, ma: "È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con l'interdizione dell'uso di spogliatoi interni a detti circoli"

SPOSTAMENTI E SPORT IN ZONA ARANCIONE E GIALLA: "È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo quando questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, in assenza di campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva (per esempio corsa o bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza"

ATTIVITA' MOTORIA IN ZONA ROSSA: "L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti"

GLI SPOSTAMENTI IN ZONA ROSSA: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", nonché il rientro alla propria residenza o domicilio. Vietate fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile le visite ad amici o parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità.

SPOSTAMENTI IN ZONA ARANCIONE: dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, è consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22 per visitare amici o parenti, una sola volta al giorno, con le stesse modalità valide su tutto il territorio nazionale (tranne le zone bianche) per il 3, 4 e 5 aprile in zona rossa

GIORNI DI PASQUA, VISITE E SPOSTAMENTI: Il 3, 4 e 5 aprile - e questo vale anche per le zone arancioni - sarà invece consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni.

SECONDE CASE, COME SI POSSONO RAGGIUNGERE: può andare in una seconda casa, anche in un'altra regione (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa) solo chi può provare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021. Sono esclusi tutti i titoli di godimento successivi (comprese locazioni brevi non soggette a registrazione). La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo e vi si può recare unicamente lo stesso nucleo

AUTODICHIARAZIONE, QUANDO SERVE: In ZONA ROSSA si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia. In ZONA ARANCIONE dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

BAR E RISTORANTI, LE REGOLE DI APERTURA/CHIUSURA- In ZONA ROSSA così come in quella ARANCIONE è sempre vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l'asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in ZONA ROSSA. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

NEGOZI E MERCATI, QUALI SONO APERTI IN ZONA ROSSA? Restano aperti solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree.

LE REGOLE IN ZONA BIANCA: Nelle zone bianche "si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi)".