Udinese-Atalanta, ricorso respinto: omologato il 2-6
la decisioneIl Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Udinese che aveva chiesto di poter rigiocare il match contro l'Atalanta (perso 2-6) dello scorso 9 gennaio. Il risultato è stato omologato: la vittoria per la Dea, quindi, è stata confermata
Lo scorso 9 gennaio, alla Dacia Arena di Udine, andava in scena Udinese-Atalanta. Un match che - secondo la dirigenza friulana - doveva essere rinviato a data da destinarsi per evitare lo squilibrio "insuperabile", tra le due squadre. Il motivo che aveva posto l'Udinese in difficoltà era la situazione legata ai contagi da Covid-19 all'interno del gruppo squadra. L'Asl locale, addirittura, aveva inizialmente imposto il blocco delle attività agonistiche al club friulano fino al 9 gennaio stesso, giorno in cui l'Atalanta si sarebbe presentata a Udine per giocare la 21^ giornata di Serie A: un'imposizione che comunque era stata annullata dal tribunale amministrativo dopo il ricorso della Lega Serie A, per cui il match poteva quindi disputarsi regolarmente. Le due squadre si erano quindi presentate in campo, per giocare una partita che si è conclusa poi con il risultato di 2-6 per l'Atalanta. A fine match, la dirigenza friulana aveva parlato di "partita dei martiri dell'Udinese", o "partita che non aveva senso", citando le parole del ds Pierpaolo Marino, che chiariva poi come alcuni giocatori scesi in campo fossero stati chiamati per giocare seppur ancora in quarantena. L'Udinese, in seguito, aveva presentato ricorso, con la speranza che la partita venisse fatta disputare in una nuova data. Ma oggi, martedì 25 gennaio, il Giudice Sportivo ha respinto questo ricorso, omologando definitivamente il risultato di 2-6 a favore dell'Atalanta.
La motivazione principale del Giudice Sportivo
Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo (il dottor Gerardo Mastandrea), l'Udinese non può chiedere il rinvio della partita lamentando il fatto di non aver potuto schierare la migliore formazione possibile (seppur a causa di forze maggiori, come in questo caso i contagi da Covid): la scusa dell'impossibilità di schierare "la migliore formazione" - sempre secondo il Giudice Sportivo - altrimenti potrebbe essere utilizzata da qualsiasi squadra qualora venisse a mancare anche un solo assente, e per qualsiasi ragione. Avendo avuto a disposizione il numero minimo per poter disputare la partita contro l'Atalanta, essa è da ritenere valida. E il risultato - di conseguenza - è stato omologato.
leggi anche
Undici squalificati in A, un turno anche a Juric
Il testo integrale con la decisione del Giudice Sportivo
"L’infondatezza dei motivi dedotti col ricorso in trattazione, che, avuto riguardo agli stretti margini di valutazione consentiti a questo Giudice Sportivo sulla questione sottoposta, non può essere favorevolmente definito nel merito, consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti, anche se le censure dedotte “cautelativamente” avverso le Regole introdotte dal Consiglio di Lega con il C.U. n. 126, impugnate comunque dalla ricorrente dinanzi alla giustizia federale (T.F.N.) conformemente all’art. 9.10 dello Statuto Regolamento di Lega, non potrebbero comunque essere oggetto di disamina da parte di questo stesso Giudice, a cui peraltro nessuna norma dell’ordinamento statale, ma neanche dell’ordinamento sportivo, attribuisce il potere di disapplicare per presunti profili di illegittimità le regole dell’ordinamento sportivo medesimo. Né spetta a questo Organo di giustizia sportiva sindacare la correttezza dei provvedimenti organizzativi rilasciati (o eventualmente negati) dall’Ente associativo, con riguardo in particolare alla mancata concessione del rinvio della gara (sul quale, a differenza degli altri casi consimili, poteva escludersi fin da subito l’accordo della controparte sportiva, impegnata a breve in altro incontro ufficiale). Ciò premesso, deve dirsi che la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale del Direttore di gara designato. Né invero possono trovare ingresso, in senso inficiante della regolarità medesima della gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante). L’art. 48 delle N.O.I.F., invocato parimenti dalla reclamante, nella parte in cui recita, al comma 3, che “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”, è chiaramente norma rivolta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all’uopo introduce un chiaro “obbligo” di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può però tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla “imposizione” a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso della Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrafe come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022".