Stranezze della Cgf: Manfredini prosciolto ma Atalanta a -6

Calcio
I due punti anomali (5 e 6) della sentenza della Corte di Giustiza Federale che interessano Thomas Manfredini e l'Atalanta
sentenza_caf_anomalie_atalanta_manfredini

IL CASO. Dalla sentenza d’appello sulla vicenda scommesse emerge una anomalia: si assolve il difensore per non aver commesso l’illecito, ma si rigetta il ricorso dei bergamaschi per i reati attribuiti a Doni e allo stesso Manfredini. I VIDEO

NEWS - Tutte le sentenze di secondo grado - Ecco come erano state le sentenze della Disciplinare - Le richieste di Palazzi al processo sportivo - Tutto sullo scandalo scommesse - I legali di Doni: "La giustizia ordinaria? E' un'ipotesi"

VIDEO:
I 18 match sospetti - Orgoglio atalantino: tifosi in piazza

(In basso tutti i video sullo scandalo scommesse)

Manfredini prosciolto, ma nessuno sconto ulteriore per l’Atalanta per le “violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Doni Cristiano e Manfredini Thomas”. E’ l’anomalia che emerge leggendo la sentenza di secondo grado sulla vicenda scommesse della Corte di Giustizia Federale. In sostanza si assolve il difensore per non aver commesso l’illecito (attribuitogli per Ascoli-Atalanta del 12 marzo 2011, ndr), ma si rigetta il ricorso dell’Atalanta, che chiedeva uno sconto sul –6 inflittogli dalla commissione disciplinare, per i reati attribuiti a Doni e allo stesso Manfredini. Superficialità o fretta nella trascrizione? In attesa delle motivazioni della sentenza resta più di qualche perplessità in merito.

Osservando infatti con attenzione la sentenza della CGF al punto 5 del ricorso si legge:
“Ricorso Calc. MANFREDINI Thomas,                 PROSCIOLTO
all’epoca dei fatti tesserato per la Soc.
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
avverso la sanzione della squalifica per anni 3, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art.
7, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Ascoli/Atalanta del 12.3.2011–
ACCOLTO e, per l’effetto, proscioglie Thomas Manfredini dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata ”.

L’assoluzione del difensore nerazzurro però cozza con quanto riportato al punto 6:
“6. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA
CALCIO S.p.A.                                   RESPINTO
avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in  classifica da scontare nel Campionato di 2011-2012, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell’art 7, commi 4 e 6 e art. 4, commi 2  e 5 C.G.S., nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Doni Cristiano e Manfredini Thomas . RESPINTO”.

Non cambia dunque la posizione dell’Atalanta, deferita per responsabilità oggettiva e presunta, che non riceve così alcuno sconto rispetto alla penalizzazione (-6 ) che le era stata inflitta nella sentenza di primo grado.