Sport & Law: società di calcio, quando si fanno i conti con un fallimento

Calcio

Pierfilippo Capello e Andrea Bozza*

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Focus sul fallimento delle società sportive e le conseguenze sia a livello di diritto ordinario che di quello sportivo

SPORT & LAW: LE "FOREIGN OWNERSHIP"

Il fallimento di una società di calcio è ormai un evento ordinario nel panorama del calcio italiano. Una società di calcio, così come ogni altra società, fallisce perché non è più in grado di far fronte ai propri debiti. Per i club, tuttavia, alla procedura concorsuale civilistica si affiancano gli effetti che i regolamenti sportivi impongono in caso di fallimento. Infatti, la società di calcio risponde non solo all’ordinamento civilistico in quanto società di capitali, ma anche all’ordinamento sportivo in quanto soggetto affiliato alla federazione di competenza. Le due discipline, pur viaggiando su binari paralleli, capita che si sovrappongano: per esempio il curatore, oltre a dover adempiere al compito di liquidare i creditori, assume anche la rappresentanza della società nei confronti degli organi federali.

Tuttavia, l’aspetto probabilmente più interessante del fallimento di una società di calcio risiede nel destino del “titolo sportivo”, che altro non è se non “il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato” (NOIF, art. 52). In altre parole, e semplificando, possiamo dire che il titolo sportivo è il diritto di partecipare a un campionato di calcio rappresentando la storia, sportiva e non, di una squadra. Con il fallimento della società, la Federazione si riappropria del titolo sportivo, perché “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” e, pertanto, non può entrar a far parte dell’attivo fallimentare. Il legislatore sportivo si è così preoccupato di salvaguardare la storia sportiva, l’attaccamento dei tifosi e il legame tra squadra e città, impedendo che tutto ciò segua le sorti di un procedimento concorsuale che, per tempi e risultati, spesso non è compatibile con le esigenze dell’ordinamento sportivo.

Il legislatore sportivo si è anche preoccupato del caso in cui il Tribunale conceda al curatore l’esercizio provvisorio: in tal caso, la Federazione riconosce alla società la facoltà di mantenere il titolo sportivo e, per l’effetto, di continuare a “giocare”. In queste condizioni il curatore può, secondo la normativa sportiva e sempre che ciò sia compatibile con le esigenze della curatela, cedere il cosiddetto “ramo d’azienda sportivo”, che altro non è se non l’insieme dei (soli) rapporti giuridici riconosciuti dalla Federazione. Le stesse norme sportive non sindacano sul valore del ramo d’azienda oggetto del negozio, ma impongono all’acquirente, come condizione per poter subentrare nella titolarità del titolo sportivo, di far fronte a tutti i “debiti sportivi”, cioè dei debiti esistenti nei confronti di tutti (e solo) i soggetti che fanno parte dell’ordinamento sportivo. Peraltro, a fronte della rilevante incidenza delle commissioni dei procuratori nel quadro di indebitamento delle società di calcio, è interessante rilevare come i debiti verso procuratori e intermediari non siano qualificabili come “debiti sportivi” ai fini di quanto ci occupa.

Solo negli ultimi cinque anni, sono fallite oltre quaranta società di calcio professionistico, sia della massima serie (si pensi al caso Parma), sia in realtà molto più contenute. Ciascuna di queste società era portatrice di un patrimonio storico e sportivo, di un radicamento nel territorio, di interessi e rapporti commerciali, politici ed economici che, grazie alla creazione della fattispecie giuridico sportiva del titolo sportivo, non rischiano di essere totalmente dispersi o frammentati a causa del dissesto finanziario di una società di capitali.

Pierfilippo Capello, avvocato specializzato in diritto dello sport, a livello nazionale e internazionale, con ampia expertise in materia di regolamentazione sportiva, contenziosi commerciali e arbitrati sportivi.

Andrea Bozza, avvocato specializzato in diritto dello sport, competition/antitrust e diritto UE, con un focus su operazioni straordinarie (trasferimenti di atleti e acquisizioni di club) e contrattualistica sportiva.