Arbitro aggredito, squalificato per 5 anni l'allenatore del Carpignano

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Il Giudice sportivo ha squalificato per 5 anni Giovanni Alosi, l'allenatore che ha aggredito l'abritro Andrea Felis durante la partita tra Carpignano e Oleggio Castello, match di Prima Categoria. E' il massimo della pena per la giustizia sportiva. L'ormai ex allenatore del Carpignano: "Ho avuto un black-out, qualunque sia la squalifica lascerò il calcio"

Il massimo della pena per la giustizia sportiva. Giovanni Alosi è stato squalificato per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. L'ormai ex allenatore del Carpignano aveva aggredito l'arbitro Andrea Felis durante la partita di Prima Categoria con l'Oleggio Castello. Prima gli insulti verbali, poi un pugno sferrato in pieno volto. L'arbitro aveva immediatamente sospeso la partita. Per il Carpignano sconfitta a tavolino per 3-0. Alosi, prima della sentenza del giudice sportivo, aveva già comunicato la decisione di abbandonare il mondo del calcio, chiedendo scusa per il suo gesto: "Ho avuto un black-out, mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa. Qualunque sarà la mia squalifica, lascerò il calcio". Giovanni Alosi non potrà ricoprire alcun incarico o ruolo ufficiale riconosciuto dalla FIGC fino al 30 settembre 2026

Il testo della sentenza del Giudice sportivo

"Squalifica fino al 30/09/2026. Per la condotta violenta nei confronti dell'arbitro a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Il signor Alosi dapprima affrontava verbalmente il direttore di gara con atteggiamento minaccioso e proferendo ingiurie; successivamente, quando l'arbitro era voltato di spalle e aveva preso le distanze, lo raggiungeva e lo colpiva con un violento pugno al volto di violenza tale da far arretrare l'arbitro di alcuni passi, inducendolo a sospendere la gara per il forte dolore alla mandibola destra. In seguito il signor Alosi si recava nello spogliatoio del direttore di gara, dichiarandosi disponibile ad offrire un risarcimento del danno. L'arbitro, lamentando la persistenza della sintomatologia algica, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Martini, dal quale veniva dimesso con prognosi di tre giorni, salvo complicazioni. La suddetta sanzione è irrogata ai sensi dell'art. 35 c.4 CGS e tiene conto della gravità e violenza dell'aggressione nei confronti dell'ufficiale di gara. La sanzione irrogata andrà considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla delibera n. 104 del Consiglio Federale FIGC del 17/12/2014, come previsto dall'art. 16 comma 4bis del CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n. 256/A del 27/01/2016). Stante la gravità della condotta, si dispone a carico del sig. Giovanni Alosi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC."

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