Questa la decisione, insieme ad una ammenda di 10 mila euro, del giudice sportivo per la parte riguardante gli incidenti avvenuti allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Napoli
Decisione ufficiale - La chiusura fino al 31 ottobre della Curva A e della Curva B dello stadio San Paolo. E 10.000 euro di multa al Napoli. Così ha deciso il giudice sportivo Gianpaolo Tosel dopo i fatti di Roma-Napoli. Il giudice "delibera di infliggere alla Soc. Napoli - si legge nella nota - la sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 e sancisce l'obbligo, fino al 31 ottobre 2008, di disputare tutte le gare con i settori denominati "Curva A" e "Curva B" inibiti agli spettatori".
Nell'incontro terminato 1-1, si legge nella comunicazione del giudice, "all'inizio del secondo tempo, preceduto dallo scoppio di forte intensita' di petardi nella zona antistante, faceva ingresso nello stadio un folto gruppo di sostenitori del Napoli che, a stento, venivano 'accompagnati' dalle Forze dell'Ordine nel settore loro riservato. Da tale settore i tifosi napoletani, o sedicenti tali, procedevano ad un intenso lancio di oggetti vari (bottigliette, monete e così via), di bengala accesi e di petardi contro gli addetti alla sicurezza della società ospitante e nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, scagliandosi contro le vetrate divisorie, una delle quali veniva danneggiata, e costringendo in tal modo parte del pubblico ad allontanarsi dalla zona 'a rischio'.
Il comportamento definito "intollerabile" durava "fino al termine della gara, con conseguenze lesive così sintetizzabili: sette agenti di polizia e tre carabinieri contusi nel corso dell'iniziale 'accompagnamento'; due carabinieri e due stewards lievemente feriti dallo scoppio di petardi; alcuni tifosi della Roma ricorsi alle cure del Pronto Soccorso per lesioni cagionate dal lancio di petardi nel settore loro riservato". Di questi "atti di violenza", il Napoli è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. La sanzione deve essere commisurata alla particolare gravità dei fatti addebitati, alla specifica recidività e, per converso, alla concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell'Ordine svolta dalla dirigenza societaria. Il giudice dispone la chiusura "soltanto di quei settori dello stadio partenopeo ove abitualmente si collocano" i tifosi "protagonisti di intollerabili azioni delinquenziali, che nulla hanno a che vedere nè con la passione sportiva nè con la civile convivenza". Secondo il comunicato diffuso dalla Lega, infatti, è "evidente" l'attribuibilità, in via esclusiva, delle violenze commesse a ben noti gruppuscoli di facinorosi, annidati nel mondo del 'tifo organizzato'.
Nell'incontro terminato 1-1, si legge nella comunicazione del giudice, "all'inizio del secondo tempo, preceduto dallo scoppio di forte intensita' di petardi nella zona antistante, faceva ingresso nello stadio un folto gruppo di sostenitori del Napoli che, a stento, venivano 'accompagnati' dalle Forze dell'Ordine nel settore loro riservato. Da tale settore i tifosi napoletani, o sedicenti tali, procedevano ad un intenso lancio di oggetti vari (bottigliette, monete e così via), di bengala accesi e di petardi contro gli addetti alla sicurezza della società ospitante e nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, scagliandosi contro le vetrate divisorie, una delle quali veniva danneggiata, e costringendo in tal modo parte del pubblico ad allontanarsi dalla zona 'a rischio'.
Il comportamento definito "intollerabile" durava "fino al termine della gara, con conseguenze lesive così sintetizzabili: sette agenti di polizia e tre carabinieri contusi nel corso dell'iniziale 'accompagnamento'; due carabinieri e due stewards lievemente feriti dallo scoppio di petardi; alcuni tifosi della Roma ricorsi alle cure del Pronto Soccorso per lesioni cagionate dal lancio di petardi nel settore loro riservato". Di questi "atti di violenza", il Napoli è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. La sanzione deve essere commisurata alla particolare gravità dei fatti addebitati, alla specifica recidività e, per converso, alla concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell'Ordine svolta dalla dirigenza societaria. Il giudice dispone la chiusura "soltanto di quei settori dello stadio partenopeo ove abitualmente si collocano" i tifosi "protagonisti di intollerabili azioni delinquenziali, che nulla hanno a che vedere nè con la passione sportiva nè con la civile convivenza". Secondo il comunicato diffuso dalla Lega, infatti, è "evidente" l'attribuibilità, in via esclusiva, delle violenze commesse a ben noti gruppuscoli di facinorosi, annidati nel mondo del 'tifo organizzato'.