Caos Genoa-Siena, un mese di squalifica per Sculli
CalcioPer i fatti del 22 aprile, quando a Marassi i giocatori rossoblù furono costretti a togliersi le maglie su ordine degli ultras, la Commissione Disciplinare ha sanzionato con un'ammenda di 30mila euro la società ligure e 30 giorni di stop l'attaccante
La Commissione Disciplinare presieduta da Sergio Artico ha sanzionato con un'ammenda di 30mila euro il Genoa per i fatti del 22 aprile scorso, quando, in occasione della gara Genoa-Siena, i giocatori genoani si erano tolti le maglie di gioco e le avevano date a un gruppo di tifosi che avevan interrotto il match, contestando la squadra e chiedendo la consegna delle casacche. Squalificato per un mese Giuseppe Sculli, mentre la Disciplinare ha deciso di non procedere nei confronti di tutti gli altri deferiti.
La Disciplinare ha assolto il presidente del club rossoblù e tutti i calciatori del Genoa ad eccezione di Sculli ritenendo "fondata" e da accogliere l'eccezione preliminare di violazione del principio del 'ne bis in idem' che si applica tutte le volte in cui vi sia corrispondenza tra il fatto ascritto e quello su cui via sia già stata pronuncia da parte di altro giudice. Sui fatti in questione, spiega la Disciplinare nelle motivazioni, "si e già espresso il giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A. "Dall'esame della documentazione richiamata emerge, in tutta evidenza, la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al presente deferimento e quelli portati a conoscenza del giudice sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il giudice sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti oggi ascritti ai deferiti".
Diversa la valutazione fatta nel caso di Sculli, il cui deferimento è stato ritenuto "parzialmente fondato". Secondo la Disciplinare "dalle numerose trascrizioni delle intercettazioni versate in atti, emerge la prova delle costanti e prolungate frequentazioni tra l'incolpato ed elementi di spicco della frangia di contestatori autori degli episodi" del 22 aprile scorso. Tuttavia secondo l'organismo allo stato degli atti "non emerge la prova certa della preventiva conoscenza dello Sculli in ordine alla premeditazione della protesta. Emerge il malcontento degli ultras e la loro intenzione di attendere l'esito della gara Genoa-Siena del 22.4.2012, ma non vi sono elementi certi da cui trarre indicazioni in ordine ai tempi ed ai modi della contestazione".
Sempre secondo la Disciplinare, Sculli "assume il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria all'interno dello spogliatoio, facendosi portatore, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questa provenienti". Da qui, le conclusioni: "Libero lo Sculli di avere le frequentazioni che preferisce e di accettare il rischio delle eventuali conseguenze negative, quelli descritti configurano, però, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare i comportamenti dei tesserati e degli atleti nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva".
La Disciplinare ha assolto il presidente del club rossoblù e tutti i calciatori del Genoa ad eccezione di Sculli ritenendo "fondata" e da accogliere l'eccezione preliminare di violazione del principio del 'ne bis in idem' che si applica tutte le volte in cui vi sia corrispondenza tra il fatto ascritto e quello su cui via sia già stata pronuncia da parte di altro giudice. Sui fatti in questione, spiega la Disciplinare nelle motivazioni, "si e già espresso il giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A. "Dall'esame della documentazione richiamata emerge, in tutta evidenza, la totale sovrapponibilità tra i fatti di cui al presente deferimento e quelli portati a conoscenza del giudice sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il giudice sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti oggi ascritti ai deferiti".
Diversa la valutazione fatta nel caso di Sculli, il cui deferimento è stato ritenuto "parzialmente fondato". Secondo la Disciplinare "dalle numerose trascrizioni delle intercettazioni versate in atti, emerge la prova delle costanti e prolungate frequentazioni tra l'incolpato ed elementi di spicco della frangia di contestatori autori degli episodi" del 22 aprile scorso. Tuttavia secondo l'organismo allo stato degli atti "non emerge la prova certa della preventiva conoscenza dello Sculli in ordine alla premeditazione della protesta. Emerge il malcontento degli ultras e la loro intenzione di attendere l'esito della gara Genoa-Siena del 22.4.2012, ma non vi sono elementi certi da cui trarre indicazioni in ordine ai tempi ed ai modi della contestazione".
Sempre secondo la Disciplinare, Sculli "assume il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria all'interno dello spogliatoio, facendosi portatore, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questa provenienti". Da qui, le conclusioni: "Libero lo Sculli di avere le frequentazioni che preferisce e di accettare il rischio delle eventuali conseguenze negative, quelli descritti configurano, però, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare i comportamenti dei tesserati e degli atleti nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva".