Sport&Law: la tutela degli allenatori, i più vulnerabili del calcio. Ecco perchè

Calcio

Pierfilippo Capello e Andrea Bozza*

Quella dell’allenatore è una figura peculiare nel calcio internazionale in quanto, ad oggi, la FIFA non dà alcuna definizione precisa che aiuti a identificarne ruolo e funzioni

 

Oltre alla mancanza di una precisa definizione di cosa sia un “allenatore”, la categoria è anche priva di un’associazione internazionale che ne possa tutelare gli interessi, come accade invece per i calciatori con la FIFPro.

Ad oggi non esiste nemmeno una normativa internazionale che regoli la posizione degli allenatori, ai quali non è applicabile, nemmeno analogicamente, quanto previsto dal FIFA RSTP (Regulation on the Status and Transfer of the Player) per i calciatori.

La conseguenza di questa situazione è che i coach rappresentano la figura più vulnerabile – quantomeno in relazione alla stabilità contrattuale - nel mondo del calcio.

 

Nella prassi, dunque, la verifica su cosa sia e cosa faccia un “allenatore” deve essere eseguita di volta in volta, soggettivamente, facendo riferimento ai compiti e alle mansioni previste nei contratti di lavoro conclusi tra allenatore e società.

Molto spesso, in giurisdizioni sportive meno evolute di quelle europee, i contratti degli allenatori non hanno una forma specifica, non esistendo un “contratto standard federale” al quale fare riferimento, e sono lasciati alla piena autonomia delle parti. In assenza dei requisiti formali obbligatori, pertanto, la validità del contratto dipenderà dall’esistenza e dalla combinazione di tutti i cd. “essentialia negotii”: (i) la definizione di un incarico da eseguire, (ii) al servizio di un datore di lavoro, (iii) una descrizione delle mansioni lavorative ed (iv) una remunerazione da ricevere in cambio dei servizi prestati.

 

Ipoteticamente ed astrattamente, tale contratto potrà estinguersi tramite accordo tra le parti (mutuo consenso) o potrà essere risolto da ciascuna delle parti esclusivamente per giusta causa. Qualora una delle parti receda senza giusta causa la parte recedente sarà responsabile dello scioglimento del contratto e tenuta all’adempimento e/o all’eventuale risarcimento del danno arrecato alla controparte.

Una peculiarità del tutto italiana nel panorama del diritto sportivo internazionale è l’istituto del cd. “esonero” dell’allenatore, espressamente regolato dall’Accordo Collettivo tra AIAC e le Leghe professionistiche italiane.

 

Un “esonero” si verifica quando un allenatore viene sollevato dalle sue funzioni dal club, ma il suo contratto di lavoro rimane comunque valido e vincolante: in tal caso, il club è tenuto a pagare lo stipendio del coach (anche se ne ha tesserato un altro) fino alla naturale scadenza e l’allenatore a tenersi a disposizione perché potrà essere richiamato ad allenare il club in qualsiasi momento finché risulta sotto contratto con la società. Tipiche situazioni lavorative che coinvolgono un allenatore e possono avere conseguenze legali sono l’allontanamento volontario del coach senza permesso della società, il mancato pagamento di una parte o dell’intero ammontare dello stipendio da parte del club, il recesso unilaterale dal contratto di una delle due parti e l’afflizione di sanzioni disciplinari all’allenatore da parte di istituzioni sportive per comportamenti scorretti.

 

* Pierfilippo Capello, avvocato specializzato in diritto dello sport, a livello nazionale e internazionale, con ampia expertise in materia di regolamentazione sportiva, contenziosi commerciali e arbitrati sportivi.

Andrea Bozza, avvocato specializzato in diritto dello sport, competition/antitrust e diritto UE, con un focus su operazioni straordinarie (trasferimenti di atleti e acquisizioni di club) e contrattualistica sportiva.