Giraudo, i legali: "Tar valuterà incompatibilità tra giustizia sportiva e diritto UE"
il casoLo scorso 4 luglio si è tenuta davanti al Tar di Roma la prima udienza della causa promossa da Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus radiato dopo “Calciopoli”, per vedere accertata la responsabilità dello Stato italiano per i gravissimi danni subiti dallo stesso dirigente. Un tema che potrebbe essere dirompente nell'ambito della giustizia sportiva se venisse riconosciuta la posizione dei legali di Giraudo e che riguarda la compatibilità tra diritto comunitario e norme che regolano la giustizia sportiva
Da anni, ormai 17, l’ex amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo non rilascia interviste ed è scomparso dalla pubblica ribalta, tuttavia ha continuato in silenzio la sua battaglia legale, a tutti i livelli. Ora questo percorso pare arrivato a un risultato importante non tanto, e non soltanto, per la vicenda Calciopoli e dunque per Giraudo stesso, ma per le conseguenze che potrebbe avere sull’intero sistema della giustizia sportiva italiana. Poco meno di due anni fa la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato ammissibile il ricorso che l’ex dirigente aveva presentato nel marzo del 2020, dato da non sottovalutare perché circa il 90 per cento delle richieste vengono respinte dalla CEDU. Ora dobbiamo registrare un altro fatto importante, che apparentemente va dalla parte di Giraudo, il quale va ricordato è stato radiato (dunque fine pena mai, sportivamente parlando) dalla Figc dal giugno del 2011.
Tar si pronuncierà su differenza giustizia sportiva e diritti Ue
Lo scorso 4 luglio si è svolta al TAR di Roma la prima udienza della causa intentata da Giraudo per vedere riconosciuti “i gravissimi danni e pregiudizi subiti dal dottor Antonio Giraudo – si legge nel comunicato diffuso - a causa delle disposizioni della legge 280/2003 (“Legge che disciplina la giustizia sportiva") la quale, nonostante il palese contrasto con i principi del diritto europeo, rimane tuttora vigente nel nostro ordinamento. Una legge che conferisce un monopolio disciplinare alle federazioni sportive – continua il comunicato - e impedisce al TAR o altro Giudice di annullare o riformare le decisioni delle federazioni, violando così il principio generale di diritto UE della "tutela giurisdizionale effettiva'”. Gli avvocati Jean-Louis Dupont e Amedeo Rosboch (ndr: ROSBOC), che rappresentano Giraudo, hanno chiesto in via pregiudiziale che il TAR di Roma rimetta alla Corte di Giustizia UE la questione di incompatibilità della legge 280/2003 rispetto ai principi del diritto comunitario. La notizia è che il Tar non ha respinto tale richiesta, ma ha deciso di trattarla in una prossima udienza che sarà fissata a breve davanti a una sezione specializzata nelle questioni sportive e di diritto comunitario. Il punto di grande interesse non riguarda solo la vicenda Giraudo e la vicenda Calciopoli, ma tutta la questione del “giusto processo”, potremmo definirlo così, relativa alla Giustizia sportiva, che ovviamente riguarda anche altri fatti più recenti e che verranno trattati dalla stessa sezione del TAR
Per Giraudo annullata per prescrizione condanna Calciopoli
Nel processo della giustizia ordinaria, grazie al rito abbreviato, Giraudo si è visto annullare in Cassazione per sopraggiunta prescrizione la sentenza di condanna in primo e secondo grado, e dunque un processo non sportivo c’è stato. Ma in questa vicenda i punto generali sono altri:
- Sentenze che privano una persona di lavorare riguardano solo la giustizia sportiva?
- Procedimenti disciplinari con danni a società per azioni possono escludere la giustizia ordinaria?
- Il giudice ordinario (Tar) può avere solo competenza risarcitoria in merito a sentenze di giustizia sportiva?
Si può accettare che la giustizia sportiva, sulla base delle evidenti e giustificate motivazioni legate alla specificità dello sport, in particolare relativamente ai tempi delle sentenza, operi senza rispettare i principi del diritto (secondo la tesi di Giraudo, e di molti altri)? Sentenze che di fatto privano una persona della possibilità di lavorare, possono riguardare solo la giustizia sportiva? E così anche i conseguenti danni economici, ad esempio a società per azioni? E’ sufficiente che il giudice ordinario abbia soltanto una competenza risarcitoria, come nel caso del Tar, dunque senza potere riformare o annullare la decisione disciplinare della federazione sportiva?
Tutto questo per dire che la risposta a queste domande, potenzialmente, ci porrebbe di fronte a un procedimento che potrebbe minare in modo significativo i cardini della giustizia sportiva italiana, una sorta di “sentenza Bosman”, se evidentemente la tesi dei legali di Giraudo dovesse prevalere. Peraltro, uno degli avvocati di Giraudo - l’avvocato Dupont, uno dei più grandi esperti di diritto europeo – è proprio lo stesso di Bosman.